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Lo Statuto dell'associazioneL'Associazione Rione Missanghera, apartitica, apolitica, aperta a tutte le persone che ne condividono gli scopi, senza discriminazioni di sesso, razza o religione, si prefigge lo scopo di mantenere vive le tradizioni ed i costumi locali, promuovendo attività culturali e ricreative o collaborando con altri enti alla loro realizzazione. Non ha scopo di lucro e basa le sue attività sull'opera di volontari, anche se non iscritti.
Si autofinanzia con la raccolta di offerte e con i proventi derivanti dalle attività svolte. Art. 1 E’ costituita l’Associazione Rione Missanghera come libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo II, cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto. La sede è in Galliate. Art. 2 L’Associazione Rione Missanghera persegue i seguenti scopi: diffondere e mantenere vive le tradizioni ed i costumi del Rione in particolare e del territorio in generale devolvere gli avanzi di gestione, derivanti dalle attività svolte, in opere di mantenimento del patrimonio artistico e tradizionale del Rione in particolare e del territorio in generale, nonché a sostegno di opere o enti no profit attivi nel campo dell’assistenza sociale o di pubblica utilità proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente Art. 3 L’Associazione Rione Missanghera, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
Art. 4 L’Associazione Rione Missanghera è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.
Art. 5 L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente controfirmata da un socio. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta) giorni, al Probiviro. Art. 6 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare, nell’ordine, le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I soci espulsi potranno ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 (trenta) giorni, al Probiviro. Art. 7 Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Art. 8 Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. I proventi derivati da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Art. 9 L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno, entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta, per poter essere consultato da ogni associato. Art. 10 Gli organi dell’Associazione sono:
Art. 11 L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composto da tutti i soci, ognuno dei quali, se maggiorenne, ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati. In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione, all’albo della sede, del relativo verbale. Art. 12 L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario di assemblea, che dovranno redare e sottoscrivere il verbale finale. Art. 13 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da Consiglieri in numero variabile come fissato di volta in volta dall’Assemblea, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere unificate. I componenti del Consiglio Direttivo dovranno sempre essere in numero dispari, compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 7 (sette). Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente più della metà dei membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 (tre) anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci. Art. 14 Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 4 volte l’anno ed è convocato da:
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.
Art. 15 Il presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Art. 16 Il Revisore è un socio eletto dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 (tre) anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Art. 17 Il Probiviro è un socio eletto dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 (tre) anni. Decide insindacabilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione. Art. 18 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n° 662. Art. 19 Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente autorizzate e documentate. Art. 20 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia. Art. 21 L’Associazione usa come simbolo il disegno di uno scudo recante l’immagine della statua di S. Gaudenzio in campo bianco con fasce laterali rosse, se riprodotto a colori, oppure, in alternativa una semplice riproduzione grafica della suddetta statua. Ambedue i grafici sono sormontati o fiancheggiati dalla scritta “Rione Missanghera”. E’ facoltà del Consiglio Direttivo deliberare la modifica dei simboli.
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